DDL Caregiver: un’introduzione - Fondazione Oggi e Domani

DDL Caregiver: un’introduzione

Il 12 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge che introduce disposizioni per il riconoscimento giuridico e la tutela economica del o della caregiver, cioè di quella figura – solitamente familiare – che si prende cura di un congiunto/a non autosufficiente, per malattia o disabilità.
Il provvedimento si articola in 15 articoli suddivisi in 4 capi e ha l’obiettivo di definire i diritti, le procedure e le misure di sostegno economico per chi presta attività di cura in ambito familiare. A breve il D.L. dovrà passare al vaglio delle due Camere del Parlamento.
È stato approvato uno stanziamento di 257 milioni di euro annui, che sarà disponibile solo nel 2027; nel 2026 sarà esclusivamente possibile presentare domanda mediante autodichiarazione di riconoscimento formale del ruolo di caregiver attraverso una nuova piattaforma Inps, operativa probabilmente da settembre.

Il documento definisce caregiver il soggetto che assiste e si prende cura, in modo continuativo e gratuito, del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, di un parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado nei casi previsti dalla legge n.104/1992. Il disegno di legge chiarisce che l’attività di caregiver è di natura non professionale e può riguardare l’assistenza nella vita quotidiana, nella mobilità, nella gestione dei farmaci, nelle attività domestiche e nella vita di relazione. L’attività di cura sarà riconosciuta in presenza di specifiche condizioni della persona assistita, quali disabilità grave, titolarità di indennità di accompagnamento o non autosufficienza, certificata secondo la normativa vigente.
Viene previsto un sistema di tutele differenziate graduate in base all’impegno di cura e alla convivenza e l’INPS erogherà un massimo di 1.200 euro trimestrali, ma solo per il caregiver prevalente che assiste una persona con disabilità grave per almeno 91 ore settimanali (13 ore al giorno) e solo se con un limite del reddito annuo da lavoro di 3mila euro e un Isee familiare fino a 15mila euro.
Per chi invece è convivente con un carico assistenziale dalle 90 alle 10 ore settimanali o non è convivente e assiste per almeno 30 ore settimanali, saranno eventualmente previste delle tutele non economiche che si declinano nei seguenti ambiti:

  • conciliazione tra attività lavorativa e assistenza familiare (modifiche orario lavorativo, lavoro agile, ferie solidali…)
  • se il caregiver è giovane, compatibilità dell’orario del servizio civile, esonero dalle tasse universitarie e riconoscimento della cura come credito formativo nei percorsi scuola – lavoro
  • riconoscimento e valorizzazione delle competenze maturate per favorire il reinserimento lavorativo
  • con il consenso della persona interessata, possibilità di accedere ai dati sanitari necessari alle attività di cura
  • richiedere che il progetto di vita o PAI includa: sostituzione entro 24h in emergenze, supporto, psicologico, visite e teleconsulti medici, accesso prioritario a interventi sanitari e programmazione tempestiva degli interventi
  • tutela antidiscriminatoria
  • contributo economico nei casi di maggiore intensità assistenziale

Le persone che potranno attivare la procedura per la richiesta saranno le seguenti:
– la persona assistita
– il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, se nominati
– ciascun genitore, nel caso di persona assistita minorenne
– il soggetto indicato come futuro amministratore di sostegno, tutore o curatore, in pendenza del relativo procedimento (con efficacia sospesa).

Il procedimento di riconoscimento si concluderà entro 30 giorni, con rilascio di certificato e classificazione del caregiver familiare.

Il documento è consultabile al seguente link: DISEGNO DI LEGGE – Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari