La Legge Delega sulla Disabilità: punti salienti

Un riassunto dei punti principali introdotti dai Decreti Legislativi, recentemente approvati dal Governo, inerenti la Legge Delega sulla Disabilità n.227 del 21 dicembre 2021

Il 3 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri, in attuazione della Legge quadro per la disabilità” n. 227 del 21 dicembre 2021 con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla revisione e al riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi :

  1. sulla “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

  2. sull’ “Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227

Le principali novità del primo decreto (che apporteranno anche delle modifiche alla Legge 104/1992 ) riguardano i seguenti aspetti:

  • Definizione di disabilità: non più in senso medico – patologico, ma come risultato dell’interazione tra la persona e le barriere ambientali e comportamentali, in linea con quanto previsto dalla Convenzione ONU del 2006 . Verrà quindi eliminata tutta la terminologia come “handicap”, “portatore di handicap”, “disabile” … con modifica dell’art. 3 della citata L. 104/1992;

  • Condizione di base: la condizione di disabilità sarà valutata sulla base delle classificazioni ICD  (classificazione internazionale delle malattie) e classificazione ICF  (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) dell’OMS come punto di partenza. Questa valutazione è essenziale per l’accesso a vari tipi di interventi, benefici e supporti di diversa natura e importanza.

  • Nuova procedura di valutazione della disabilità: tale procedimento è mirato a certificare la presenza di una disabilità e avverrà in maniera unificata al processo che valuta l’accertamento di altre condizioni, compresa l’invalidità civile e altri elementi legati alla non autosufficienza, come la cecità civile, la sordocecità, gli alunni con disabilità ecc. 

  • Avvio del processo di valutazione multidisciplinare per creare il “Progetto di vita” della persona con disabilità: questa valutazione coinvolge vari aspetti biologici, psicologici e sociali e coinvolge direttamente la persona con disabilità. Partendo da una valutazione iniziale, la si andrà ad arricchire con altri elementi della vita della persona, tra cui, in particolare, il suo contesto di vita specifico, per realizzare un Progetto di vita personalizzato e su misura.

  • Diritto all’accomodamento ragionevole: garantisce che le persone con disabilità godano pienamente dei diritti civili e sociali senza imporre alla pubblica amministrazione un onere sproporzionato. Questo supporto è, tuttavia, sussidiario e va attivato solo quando altri modi di esercitare il diritto non sono sufficienti. Chi può richiederlo? Persone con disabilità, genitori di minori con disabilità o tutori. Chi è tenuto a fornire questo supporto? La pubblica amministrazione, i concessionari di servizi pubblici e altri soggetti privati.

  • Sperimentazione: l’intero progetto normativo prevede una fase di sperimentazione per tutto il 2025. Dal 1° gennaio all’ultimo giorno dell’anno, verrà introdotto il nuovo modello che include la valutazione migliorata, il processo di valutazione multidimensionale, la creazione del progetto individuale e la definizione del budget di progetto. Per rendere tutto ciò possibile, è stato stanziato un finanziamento di 50 milioni di euro nel 2025. Queste risorse aggiuntive integreranno i fondi già assegnati dalla legislazione vigente per testare prestazioni e servizi personalizzati inclusi nel budget di progetto.

  • Principio di non regressione: principio di importanza fondamentale perché protegge i diritti acquisiti precedentemente dalle persone con disabilità anche durante i cambiamenti nelle leggi. L’obiettivo è garantire che le nuove regole non limitino l’accesso ai benefici e alle protezioni fondamentali per le persone con disabilità previsti da nuovi quadri normativi.

 

Il secondo decreto legislativo prevede, invece, la creazione di una Cabina di regia LEP (livelli essenziali di prestazioni), costituta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui fanno parte, oltre ai ministri competenti per materia, un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell’ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

La Cabina di regia, quindi:

  • effettua un’analisi preventiva delle prestazioni ritenute essenziali per le persone con disabilità
  • elabora linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
  • riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni
  • verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA)
  • assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile.